Info Utili

Informazioni utili Luce e Gas

Abbiamo raccolto in una sola sezione tutte le informazioni utili per poter comprendere e gestire le tue forniture energetiche.

Energia Elettrica

Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di energia elettrica
Guida alla lettura Offerta Variabile
Energia Guida alla lettura Offerta Placet Energia

Gas Naturale

Glossario della bolletta dei clienti finali per la fornitura di gas naturale
Guida alla lettura Offerta Variabile Gas
Guida alla lettura Offerta Placet Gas

Approfondimenti

Il Cliente può presentare un reclamo scrivendo a: Semplice Gas & Luce S.p.A., Servizio Clienti – Via San Quintino 3 – 10121 TORINO (TO); servizioclienti@semplicegaseluce.it; semplicegaseluce@pec.it. Il Cliente può utilizzare gli appositi moduli scaricabili dalla sezione Modulistica del presente sito Reclamo/Informazioni o Reclamo Fatturazione Anomala oppure inviare una comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire la sua identificazione e l’invio della risposta motivata scritta: a) il nome ed il cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.

I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Autorità.

Il decreto-legge 19/25 ha stabilito che per l’anno 2025, sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore ISEE fino a € 25.000,00, verrà riconosciuto un contributo straordinario del valore di € 200,00. Per chi già beneficia del bonus sociale per disagio economico il contributo straordinario si configura come un contributo aggiuntivo che verrà erogato con riferimento al periodo di competenza dei consumi 01/04/2025 – 31/07/2025; per chi invece non ha diritto al bonus sociale ma ha un ISEE entro € 25.000,00, il contributo straordinario è unico e sarà riconosciuto nel secondo trimestre del 2025 a coloro che hanno già presentato l’ISEE e nel primo trimestre disponibile in caso di nuova richiesta.

BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico e gas sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. A tale scopo è necessario e sufficiente presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee) e ottenere un’attestazione di ISEE sottosoglia.

Hanno diritto ai bonus il cittadino/nucleo familiare che risulti in condizione di disagio economico, ossia che:
o appartenga ad un nucleo familiare con massimo 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,
oppure
o appartenga ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

Per beneficiare dei bonus uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve:

a) risultare intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale:
o con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare);
o attivo (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità;
o il gas naturale deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
o il misuratore del gas installato nell’abitazione non deve essere di classe superiore a G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche;

in alternativa

b) usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale(centralizzata) di gas naturale per uso civile e attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia  elettrico e/o gas – ed è riconosciuto nell’anno di competenza dell’attestazione ISEE per 12 mesi.

Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU e lo sconto applicato è uguale ogni mese (per i 12 mesi dell’anno in cui il cliente ne ha diritto); il valore del bonus sociale gas non è uguale ogni mese e dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU, dall’uso che si fa del gas, (acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, uso riscaldamento, oppure entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

I bonus sociali vengono riconosciuti dalla società di vendita nella prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati inviati dal Sistema Informativo Integrato nel caso in cui tutte le verifiche circa l’ammissibilità siano andate a buon fine.

BONUS PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE (disagio fisico)

Il bonus (elettrico) per disagio fisico è la misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico.

Possono ottenere il bonus, indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente, tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=09/03/2011&redaz=11A03347&artp=1&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001).

Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda, che va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Per la richiesta del bonus per disagio fisico si deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di salute, la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, il tipo di apparecchiature utilizzate e le ore di utilizzo giornaliero, l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata. Non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus e tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni e del corrispondente ammontare di bonus determinato dall’Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica. Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte con la quale viene informato dell’interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.

Il valore dei bonus sociali è determinato e periodicamente aggiornato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa. Di norma, all’inizio dell’anno l’Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.

Per maggiori informazioni puoi:

 accedere al sito dell’Autorità al link https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale;
 rivolgerti allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, www.sportelloperilconsumatore.it, presso Acquirente Unico Spa via Guidubaldo del Monte 45 00197 Roma, ovvero scrivere a info.sportello@acquirenteunico.it  sportello.energia@pec.acquirenteunico.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 85/2024/R/gas s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

(i) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
(ii) i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it ; per informazioni in merito ai sinistri aperti si può contattare il numero verde 800.92.92.86 (attivo dal lunedì al giovedì 09:00/12:00 – 14:00/16:30 e il venerdì 09:00/13:00) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it.

Si allegano:

 Polizza di assicurazione n. OX00037185 (RCT) – n. OX00037155 (Incendio) – n. OX00037189 (Infortuni), valida dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2025 alle ore 00:00 del 1 gennaio 2029 (link: https://www.cig.it/assicurazione/)
 Modulo di denuncia di sinistro (link: https://www.cig.it/assicurazione/)

Emergenza alluvione – Eventi metereologici di Maggio 2023

Il Cliente può presentare un reclamo scrivendo a: Semplice Gas & Luce S.p.A., Servizio Clienti – Via San Quintino 3 – 10121 TORINO (TO); servizioclienti@semplicegaseluce.it; semplicegaseluce@pec.it. Il Cliente può utilizzare gli appositi moduli scaricabili dalla sezione Modulistica del presente sito Reclamo/Informazioni o Reclamo Fatturazione Anomala oppure inviare una comunicazione che contenga almeno i seguenti elementi minimi necessari a consentire la sua identificazione e l’invio della risposta motivata scritta: a) il nome ed il cognome; b) l’indirizzo di fornitura; c) l’indirizzo postale, se diverso dall’indirizzo di fornitura, o di posta elettronica per l’invio della risposta scritta; d) il servizio a cui si riferisce il reclamo scritto (elettrico, gas, entrambi); e) il codice alfanumerico identificativo del punto di prelievo dell’energia elettrica (POD) o di riconsegna del gas naturale (PDR), ove disponibile o, qualora non disponibile, il codice cliente; f) una breve descrizione dei fatti contestati.

I bonus sociali elettrico e gas sono una misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale dai nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico. Sono stati gradualmente introdotti nel corso degli anni dalla normativa nazionale e successivamente attuati con provvedimenti di regolazione dell’Autorità.

Il decreto-legge 19/25 ha stabilito che per l’anno 2025, sulle forniture di energia elettrica dei clienti domestici con valori dell’indicatore ISEE fino a € 25.000,00, verrà riconosciuto un contributo straordinario del valore di € 200,00. Per chi già beneficia del bonus sociale per disagio economico il contributo straordinario si configura come un contributo aggiuntivo che verrà erogato con riferimento al periodo di competenza dei consumi 01/04/2025 – 31/07/2025; per chi invece non ha diritto al bonus sociale ma ha un ISEE entro € 25.000,00, il contributo straordinario è unico e sarà riconosciuto nel secondo trimestre del 2025 a coloro che hanno già presentato l’ISEE e nel primo trimestre disponibile in caso di nuova richiesta.

BONUS SOCIALI PER DISAGIO ECONOMICO
Dal 1° gennaio 2021 i bonus sociali elettrico e gas sono riconosciuti automaticamente ai cittadini/nuclei familiari che ne hanno diritto. A tale scopo è necessario e sufficiente presentare annualmente la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) (https://www.inps.it/prestazioni-servizi/come-compilare-la-dsu-e-richiedere-l-isee) e ottenere un’attestazione di ISEE sottosoglia.

Hanno diritto ai bonus il cittadino/nucleo familiare che risulti in condizione di disagio economico, ossia che:
o appartenga ad un nucleo familiare con massimo 3 figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 9.530 euro,
oppure
o appartenga ad un nucleo familiare con almeno 4 figli a carico (famiglia numerosa) e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro,

Per beneficiare dei bonus uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve:

a) risultare intestatario di un contratto di fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale:
o con tariffa per usi domestici (ossia la fornitura deve servire locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare);
o attivo (ossia l’erogazione del servizio deve essere in corso) o temporaneamente sospeso per morosità;
o il gas naturale deve essere utilizzato per riscaldamento e/o uso cottura cibi e/o produzione di acqua calda sanitaria;
o il misuratore del gas installato nell’abitazione non deve essere di classe superiore a G6 (la classe massima del misuratore installato per le utenze domestiche;

in alternativa

b) usufruire, in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare, di una fornitura condominiale(centralizzata) di gas naturale per uso civile e attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia  elettrico e/o gas – ed è riconosciuto nell’anno di competenza dell’attestazione ISEE per 12 mesi.

Il valore del bonus sociale elettrico dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU e lo sconto applicato è uguale ogni mese (per i 12 mesi dell’anno in cui il cliente ne ha diritto); il valore del bonus sociale gas non è uguale ogni mese e dipende dal numero di componenti del nucleo familiare indicati nella DSU, dall’uso che si fa del gas, (acqua calda sanitaria e/o cottura cibi, uso riscaldamento, oppure entrambi i tipi di utilizzo) e dalla zona climatica in cui è localizzata la fornitura.

I bonus sociali vengono riconosciuti dalla società di vendita nella prima fattura utile successiva alla ricezione dei dati inviati dal Sistema Informativo Integrato nel caso in cui tutte le verifiche circa l’ammissibilità siano andate a buon fine.

BONUS PER GRAVI CONDIZIONI DI SALUTE (disagio fisico)

Il bonus (elettrico) per disagio fisico è la misura volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico.

Possono ottenere il bonus, indipendentemente dalla fascia di reddito del richiedente, tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, che richiede l’utilizzo di apparecchiature elettromedicali per il mantenimento in vita (https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderPdf.spring?seriegu=SG&datagu=09/03/2011&redaz=11A03347&artp=1&art=1&subart=1&subart1=10&vers=1&prog=001).

Il bonus sociale per disagio fisico è cumulabile con i bonus per disagio economico qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.

L’accesso al bonus elettrico per disagio fisico è subordinato alla presentazione di apposita domanda, che va presentata presso il Comune di residenza del titolare della fornitura elettrica (anche se diverso dal malato) utilizzando gli appositi moduli o presso un altro ente designato dal Comune (CAF, Comunità montane).

Per la richiesta del bonus per disagio fisico si deve essere in possesso di un certificato ASL che attesti la situazione di grave condizione di salute, la necessità di utilizzare le apparecchiature elettromedicali per supporto vitale, il tipo di apparecchiature utilizzate e le ore di utilizzo giornaliero, l’indirizzo presso il quale l’apparecchiatura è installata. Non è possibile utilizzare altre forme di certificazione delle situazioni invalidanti, quali ad esempio i certificati di invalidità civile.

Il valore del bonus elettrico per disagio fisico è determinato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa e dipende da: potenza contrattuale, tipologia delle apparecchiature elettromedicali salvavita utilizzate dal beneficiario del bonus e tempo giornaliero di utilizzo. Sulla base di queste tre informazioni e del corrispondente ammontare di bonus determinato dall’Autorità, il valore del bonus spettante al nucleo familiare in condizione di disagio fisico viene calcolato dal sistema informatico che gestisce le agevolazioni (SGAte) tenuto conto di quanto certificato dalla ASL competente. Nel caso in cui la ASL non barri le caselle relative ai macchinari utilizzati e alle ore di utilizzo, il sistema assegna la fascia minima. Per conoscere e fare una stima del valore di bonus a cui il malato ha diritto è possibile effettuare una simulazione sul portale SGAte.

L’importo del bonus viene scontato direttamente sulla bolletta elettrica, non in un’unica soluzione, ma suddiviso nelle diverse bollette corrispondenti ai consumi dei 12 mesi successivi alla presentazione della domanda. Ogni bolletta riporta una parte del bonus proporzionale al periodo cui la bolletta fa riferimento.

Il bonus per disagio fisico viene erogato senza interruzioni fino a quando sono utilizzate le apparecchiature elettromedicali salvavita. Il cessato utilizzo di tali apparecchiature deve essere tempestivamente segnalato al proprio venditore di energia elettrica. Possono verificarsi situazioni per cui l’erogazione del bonus per disagio fisico viene interrotta a seguito di un controllo del Comune o del distributore competente, da cui emerga la mancanza o la variazione di una delle condizioni indispensabili per aver diritto all’agevolazione (ad esempio, se la fornitura elettrica risulta cessata per il trasferimento del cliente o se le apparecchiature elettromedicali salvavita non vengono più utilizzate). In questi casi il cliente riceve una comunicazione da SGAte con la quale viene informato dell’interruzione (o della revoca) del bonus e dei motivi.

Il valore dei bonus sociali è determinato e periodicamente aggiornato dall’Autorità, in base ai criteri previsti dalla normativa. Di norma, all’inizio dell’anno l’Autorità aggiorna i valori dei bonus sociali elettrico e gas da riconoscere nel corso di tutto il medesimo anno.

Per maggiori informazioni puoi:

 accedere al sito dell’Autorità al link https://www.arera.it/consumatori/bonus-sociale;
 rivolgerti allo Sportello per il consumatore Energia e Ambiente, www.sportelloperilconsumatore.it, presso Acquirente Unico Spa via Guidubaldo del Monte 45 00197 Roma, ovvero scrivere a info.sportello@acquirenteunico.it  sportello.energia@pec.acquirenteunico.it o chiamare il numero verde 800.166.654.

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas naturale o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 85/2024/R/gas s.m.i. dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

(i) i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
(ii) i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore).

L’assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo Sportello per il consumatore energia reti e ambiente al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.arera.it ; per informazioni in merito ai sinistri aperti si può contattare il numero verde 800.92.92.86 (attivo dal lunedì al giovedì 09:00/12:00 – 14:00/16:30 e il venerdì 09:00/13:00) o scrivere all’indirizzo di posta elettronica assigas@cig.it.

Si allegano:

 Polizza di assicurazione n. OX00037185 (RCT) – n. OX00037155 (Incendio) – n. OX00037189 (Infortuni), valida dalle ore 00:00 del 1 gennaio 2025 alle ore 00:00 del 1 gennaio 2029 (link: https://www.cig.it/assicurazione/)
 Modulo di denuncia di sinistro (link: https://www.cig.it/assicurazione/)

Archivio